Alcuni chiarimenti sull’estinzione anticipata dei mutui arrivano dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare numero 6/2007 emanata congiuntamente all’Agenzia del Territorio decreta la piena fruizione dei regimi agevolativi nel caso di finanziamenti estinti entro 18 mesi e un giorno dalla stipula del contratto.
L’imposta sostitutiva allo 0,25% (per l’acquisto dell’abitazione principale come “prima casa”) e al 2% (per i finanziamenti erogati con finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali manchino le condizioni per godere delle agevolazioni c.d. “prima casa”) , trattamento fiscale di favore riservato al contratto di mutuo in sede di stipula, sarà quindi applicabile anche nel caso di estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine.
I chiarimenti, spiegano le due Agenzie fiscali, si sono resi necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e applicative segnalate dagli Uffici periferici. La facoltà di una risoluzione anticipata è consentita direttamente dalla legge e ha quindi concluso l’irrilevanza all’interno del contratto per stabilirne la possibile estinzione anticipata. (v. articolo)
Non è rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la presenza di clausole contrattuali sull’estinzione anticipata ad eccezione della concordata facoltà di recesso “ad nutum” dell’istituto di credito.
Come spiega dettagliatamente il Sole 24 Ore di oggi infatti:
apiero
06 lug 2007 - 11:11 - #1Ciao,
ho pubblicato i grafici dell’Euribor a 3 mesi per il 2006, il primo trimestre 2007 e il primo semestre 2007:
http://www.dopopranzo.net/2007/07/05/lindice-euribor-e-il-mutuo-a-tasso-variabile/
Non e’ per nulla incoraggiante :(
Cerchero’ di tenere aggiornati i grafici per i prossimi mesi in modo da avere una visione dell’andamento di tale indice.
Ciaoo
Piero