Precari si, ma con diritti irremovibili! Lo decreta il provvedimento del 12 luglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 ottobre. Alle donne con contratti di lavoro parasubordinato viene garantita la piena tutela in caso di maternità. Contratti a progetto ed altre tipologie ricadenti nell’iscrizione separata Inps saranno soggetti quindi alla nuova disciplina.
Quali novità attendono le mamme “precarie”?
Vengono estesi, rispetto alla precedente disciplina (artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) i divieti di adibizione al lavoro ai committenti e agli associanti in partecipazione.
Il legislatore ha voluto garantire anche a queste lavoratrici, qualora si trovassero in stato di gravidanza, il diritto-dovere di astenersi dal lavoro durante determinati periodi.
Astensione obbligatoria - I datori di lavoro dovranno concedere alle dipendenti a progetto (e categorie assimilate) di astenersi dal lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 16 del decreto legislativo 151/2001:
Astensione anticipata e interdizione dal lavoro - Inoltre, se le predette lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli per la salute della gestante o del nascituro, il divieto di adibire le donne al lavoro è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto (art. 17 del decreto legislativo 151/2001).
Resta ferma, anche in questi casi, la facoltà per il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di disporre l’interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo 151/2001, per uno o più periodi per i seguenti motivi:
Il predetto divieto opera anche nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale ma limitatamente al caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17 comma 2 lettera a) decreto legislativo 151/2001).
Indennità di maternità - A queste lavoratrici sarà corrisposta un’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria di cui all’art. 16 del decreto legislativo 151/2001 nonché per i periodi di divieto anticipato e di interdizione al lavoro autorizzati ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo 151/2001, purché nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata di un’ aliquota aggiuntiva stabilita nella misura di 0,22 punti percentuali. Tale aliquota aggiuntiva e’ dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari dell’aliquota dello 0,5 per cento.
Per fruire della predetta indennità le professioniste iscritte alla gestione separata e le collaboratrici unitamente ai loro committenti dovranno rendere l’attestazione sull’astensione effettiva nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Contributi figurativi - Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e’ corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Proroga del contratto a progetto - Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall’attività lavorativa, hanno diritto, ai sensi dell’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale (v. articolo).
Informatici Precari
26 mag 2009 - 16:44 - #1Salve,
la presente per segnalare questa iniziativa per l’abolizione del contratto a progetto
http://www.petitiononline.com/cocopro/petition.html
Cordiali saluti.