E’ stato pubblicato un nuovo decreto ministeriale con la puntualizzazione dei nuovi valori limite da rispettare riguardanti l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e quelli relativi alla trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (pareti, tetti, solai, finestre).
Le puntualizzazioni riguardano la detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.
L’agevolazione, introdotta inizialmente solo per il periodo d’imposta 2007, è stata prorogata dalla legge finanziaria per il 2008 fino al 31 dicembre 2010.
Le novità
Il Dm 11 marzo 2008 dello Sviluppo economico stabilisce i nuovi indici, distinguendo quelli applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 da quelli validi dal 1° gennaio 2010. I nuovi valori indicati dal decreto si fanno sempre più restrittivi con il passare degli anni.
Inoltre, con il provvedimento di attuazione, viene precisato che, in caso di sostituzione di una caldaia con un generatore alimentato a biomasse combustibili, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio può essere considerato pari a zero e, di conseguenza, si può fruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 della legge 296/2006, Finanziaria 2007). Tuttavia, è previsto che la nuova caldaia rispetti ulteriori condizioni relativamente al rendimento utile nominale minimo, ai limiti di emissione e al tipo di biomasse combustibili utilizzabili.
L’agevolazione in breve
La detrazione consiste, lo ricordiamo, in uno sconto fiscale del 55% da riportare in dichiarazione rispetto alle spese sostenute per la realizzazione di quegli interventi in grado di aumentare l’efficienza energetica di edifici esistenti.
La detrazione va ripartita in rate annuali di pari importo e non può superare il limite massimo previsto, che varia da 30mila a 100mila euro, a seconda del tipo di intervento eseguito.
Per gli interventi realizzati dal 2008, il richiedente ha la facoltà di ripartire la detrazione in un minimo di tre e un massimo di dieci rate.
L’agevolazione spetta, comunque, fino al limite che trova capienza nell’imposta annua. In sostanza, la somma eventualmente eccedente l’imposta dovuta per l’anno in cui si chiede la detrazione non può essere rimborsata.
Chi può richiedere la detrazione
Il beneficio può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, comprese le associazioni tra i professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire della detrazione fiscale anche:
L’agevolazione spetta, inoltre, anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione compete al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing.
Gli interventi “premiati” con l’agevolazione
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono quelle sostenute per:
Per conoscere, in dettaglio, tutte le tipologie di interventi ammessi all’agevolazione si rinvia al provvedimento con il quale sono stati individuati (decreto 19 febbraio 2007 del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico).
Come effettuare i pagamenti
Se per i contribuenti titolari di reddito di impresa non sono state dettate particolari forme di pagamento delle spese sostenute, tutti gli altri devono invece predisporre un bonifico bancario o postale, in cui occorre indicare:
CasaEnergetica
24 apr 2008 - 17:36 - #1Invitiamo tutti a visitare il nostro sito www.casaenergetica.it dove troverete molte delle risposte che cercate ed utili link.
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