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Luce e gas, quando il conguaglio non torna!

Pubblicato: 29 apr 2008 da Dust

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Conguaglio bollette Piovono sanzioni sull’Eni. L’auorità per l’energia elettrica ha infatti multato la società per il mancato riconoscimento del diritto alla rateizzazione del pagamento.
Come è noto sia per l’elettricità che per il gas metano la lettura effettiva non avviene per ogni bimestre, bensì l’obbligo di realizzarla è di almeno una volta l’anno.

Le bollette tra una lettura effettiva e l’altra sono realizzate su un importo stimato “a calcolo” che deve rispondere mediamente al consumo realizzato negli stessi mesi degli anni precedenti.

I sono di mancato rispetto della norma della lettura effettiva annua sono comunque numerosi e ciò può comportare bollette a conguaglio con cifre enormi, difficili da pagare da parte delle famiglie.

Diritto alla rateizzazione
Secondo la normativa vigente il consumatore ha il diritto di rateizzare l’importo della bolletta a conguaglio in un numero di rate pari al numero delle bollette ricevute in acconto. Quindi, se la lettura è avvenuta tre anni prima, il consumatore ha diritto ad una rateizzazione distribuita sulle bollette dei tre anni successivi.
Inoltre per questo periodo il consumatore non è tenuto a pagare alcun tasso di interesse per il ritardato pagamento, poiché la cifra a conguaglio è dovuta a responsabilità dell’impresa che non ha ottemperato alle letture effettive.

Comunque, per evitare conguagli si consiglia di comunicare periodicamente alla società distributrice l’autolettura del proprio contatore attraverso i mezzi messi a disposizione.

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