Appurato che negli atti di compravendita di immobili non è più necessario procurarsi la certificazione energetica, che cosa succede nel caso di edificazione? Dal 1° luglio 2009 il titolo abilitativo per le nuove costruzioni sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio.
Ad accelerare i tempi sulla certificazione è stata la Finanziaria che prevede che, a decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del DLgs 192/2005 (tra cui le Linee Guida), il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.
La compravendita
A decretare la scomparsa definita dell’obbligo di allegare all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari la certificazione energetica è stata la legge 133/2008, che ha introdotto, però, l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. La normativa sembrerebbe entrare in contrasto con la direttiva europea 2002/91/CE vista l’accresciuta difficoltà nell’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio.
La ristrutturazione
Gli edifici di nuova costruzione e quelli di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale, invece coerentemente con quanto previsto dal DLgs 192/2005 devono essere dotati, al termine dei lavori, di un attestato di certificazione energetica.
In seguito, il Dlgs 311/2006 ha stabilito ulteriori scadenze per l’obbligo di certificazione energetica degli edifici:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
L’edificazione
Oltre a produrre un’adeguata certificazione energetica, i regolamenti edilizi devono prevedere, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008, modificando l’art. 4 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), dal 1º gennaio 2009, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.
Senamion
24 nov 2008 - 12:47 - #1Scusate, prima (paragrafo compravendita) dite che in caso di compravendita non è più necessaria la certificazione energetica, poi (paragrafo ristrutturazione) dite che in caso di compravendita è necessaria in base al Dlgs 311/2006, che però dovrebbe essere la norma eliminata dalla legge 133/2008.
Sbaglio?
Redazione
24 nov 2008 - 12:55 - #2si, la certificazione è necessaria nel caso di edifici di nuova costruzione e di superficie superiore a 1000 metri quadrati interessati da ristrutturazione integrale
Senamion
24 nov 2008 - 14:26 - #3Si, però nell’articolo si parla (al punto b e c) anche degli altri edifici, la norma in questo caso però dovrebbe essere abrogata.
Redazione
24 nov 2008 - 14:54 - #4Stando a quanto appurato dal Consiglio nazionale del notariato l’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”) . Per quanto riguarda la ristrutturazione non si fa menzione. Non essendo giurista però ammetto marginin di errore. Ti allego, nel caso tu sia più informato di me, il documento del consiglio del notariato
http://www.notariato.it/portal/site/notariato/menuitem.faf871f13f8e37133d118210b1918a0c/?vgnextoid=b37fdc43f41f6110VgnVCM1000001719a8c0RCRD&vgnextchannel=201fdc43f41f6110VgnVCM1000001719a8c0RCRD
giuliata
23 mar 2010 - 11:34 - #5L’ Attestato di Certificazione Energetica, documento prodotto a seguito del processo di certificazione, determina le prestazioni energetiche ed i livelli di consumo dell’edifico/unitá immobiliare, certificandone l’apposita classe prestazionale di appartenenza.
Tale documento indica anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto per la riduzione dei consumi.
Riepilogando , è obbligatorio:
•In Lombardia e in altre regioni, dal 1 luglio 2009, allegare l’Attestato di Certificazione agli atti notarili per la compravendita (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i)
•In Lombardia e in altre regioni, allegare l’Attestato di Certificazione anche per i contratti di locazione a decorrere dal 1 luglio 2010 (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i) .
Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.certificazionienergetiche.org/index.html.
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