Si nascondono nelle pieghe contrattuali degli accordi tra professionista e consumatori, ma sono in realtà strettamente regolamentante dal codice del consumo, d.lgs.206/05, art.33 e segg. Parliamo di clausole vessatorie, spesso ignorate dai consumatori. Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori. Il ruolo del giudice nazionale, specifica il pronunciamento della Corte, non si dovrebbe limitare alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, ma dovrebbe includere l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale.
Cosa sono?
“Sono ritenute vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, creano una situazione di squilibrio tra un consumatore ed una ditta fornitrice di beni o servizi (od un qualsiasi altro professionista) relativamente ai diritti e doveri derivanti dal contratto” così le definisce l’Aduc in base a quanto contenuto nel Codice del consumo.
Quello che viene sottolineato non è certo la mancanza di buona fede della ditta o del professionista, ma l’importanza di un equilibrio contrattuale per cui non sia la parte “debole” ossia il consumatore a pagare le conseguenze.
Quali sono le principali?
Sono vessatorie le clausole che prevedono a carico del cliente inadempiente o in ritardo nell’adempimento l’applicazione di penali spropositate. Una penale può essere spropositata perché di ammontare eccessivo, sia in sé stessa sia rispetto a ciò che effettivamente e’ stato concluso a seguito del contratto.
Vessatorio e’ anche prevedere la possibilità per il professionista di trattenere una cifra come penale in caso di disdetta anticipata del contratto, senza contestualmente prevedere -a carico dello stesso professionista- una penale d’importo pari al doppio in caso di PROPRIA disdetta o mancata conclusione del contratto.
Sempre parlando di disdetta, e’ vessatoria anche quella clausola che imponesse di farla entro termini eccessivamente anticipati rispetto alla scadenza naturale del contratto, al fine di evitare il rinnovo tacito dello stesso. Così per esempio un’assicurazione di un anno non potrà prevedere come termine per la comunicazione di disdetta 6 mesi prima della scadenza stessa: sarebbe eccessivo.
Vessatoria e’ anche la clausola che fissi, nei contratti con un consumatore, un foro competente per eventuali controversie in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio del consumatore stesso.
Per ultime, da rilevare le tipiche clausole vessatorie che consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso, oppure che consentono al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza prevedere che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto (sono esclusi i casi di variazioni minimali come le indicizzazioni previste dalla legge, qualora il meccanismo di variazione sia ben descritto).
Valutazione della vessatorietà e conseguenze
Valutare la vessatorietà delle clausole, o comunque la possibilità di contestarle davanti ad un giudice al fine di ottenerne l’annullamento, non e’ così facile e immediato come può apparire. E’ importante ricordare che la legge parla di “presunzione” di vessatorietà (con alcune eccezioni che vedremo più avanti), ed un caso può differire molto dall’altro.
Una valutazione, infatti, non deve riguardare solo il testo della clausola ma anche un’altra serie di elementi come il tipo di contratto, la modalità con cui e’ stato sottoscritto, il tipo di bene o servizio oggetto dello stesso, le altre clausole del contratto o di un altro collegato, etc.etc. Quel che conta e’ l’equilibrio contrattuale tra diritti e doveri delle due parti.
Eccezioni
Servizi finanziari:
Nei contratti che hanno per oggetto servizi finanziari a tempo indeterminato (conto corrente, dossier titoli, servizi di custodia titoli, etc.) il professionista puo’, in deroga a quanto gia’ detto, inserire clausole che gli permettano di:
In tutti i contratti che hanno per oggetto servizi finanziari (credito al consumo, finanziamenti, investimenti, etc.), il professionista puo’ inserire clausole che gli permettano di:
Nei contratti che hanno per oggetto
Fonte: Aduc
Immagine: Xilografia by Remo Wolf