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Cassa integrazione a misura di precari

Pubblicato: 09 giu 2009 da Dust

Commenti dei lettori

Cassa integrazione precariLa coperta del welfare non è abbastanza lunga per tutti, lasciando scoperti proprio i più deboli.

Co.co.pro, quali garanzie?
Qualche misura a sostegno del reddito è stata varata anche per i lavoratori a progetto. Parliamo dell’una tantum inaugurata dall’articolo 19 del decreto legge 185/2008 con cui si stabilisce l’erogazione di una somma straordinaria a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo e che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno 2009, l’articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell’anno precedente a quello di riferimento, stanziando a tal fine ulteriori 100 milioni di euro rispetto ai 100 già destinati a questo intervento. L’una-tantum tornerà al 10% del reddito nel biennio 2010-2011.

Nessuna cassa integrazione
Non è prevista alcuna cassa integrazione né ordinaria né in deroga per i lavoratori a progetto, sebbene venga fornita una misura di sostegno forfettariamente calcolata su un reddito che non può essere inferiore ai 5mila euro, né superiore, nel 2008, a 13.819 euro. Il che significa che l’una-tantum potrà concretizzarsi, quest’anno, in una somma variabile da 1.000 a 2.764 euro a condizione che:

a) il collaboratore a progetto abbia, nel periodo di riferimento, prestato la sua attività per un solo committente;
b) nell’anno precedente a quello di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la stessa gestione separata;
d) nell’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
e) abbia conseguito l’anno precedente a quello di riferimento un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l’anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro.

Come si richiede il sostegno?
Per ottenere l’una tantum si dovrà presentare la domanda all’Inps. Se ricorrono i presupposti, la domanda deve essere presentata dall’interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello fornito dall’Inps in allegato alla circolare n. 74 del 26 u.s. Nei casi in cui la “fine lavoro” si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l’ evento “fine lavoro” si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell’evento. I periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a progetto rilevano, se svolti presso la stessa impresa in sommatoria con periodi di lavoro subordinato, ai fini del calcolo del requisito occupazionale per il diritto alla cassa integrazione, anche in deroga, e alla mobilità. Anche in questo caso, però, deve trattarsi di soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito alle mensilità accreditate come lavoratori a progetto.

Apprendisti
Anche per i lavoratori soggetti ad un contratto di apprendistato è previsto un intervento a sostegno del reddito ed in misura pari all’indennità di disoccupazione ordinaria I beneficiari dovranno essere stati sospesi dal lavoro o licenziati, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato, purché intervenga un ente bilaterale con il 20 per cento. Apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione possono, infine, essere destinatari di ammortizzatori sociali “in deroga”, oggetto di specifici accordi fra parti sociali e regioni.

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3 commenti

Commenti dei lettori

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  • Nicola Lozito

    10 giu 2009 - 15:53 - #1
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    Molo utile. Solo 10 gg fa circa ho chiamato l’INPS e non sapevano del provvedimento (!!!), dicendo che non c’erano circolari attuative e quindi c’era poco da fare…
    Adesso spero si possa fare qualcosa ;)

    Non ho comunque ben chiaro il discorso delle mensilità minime degli anni di riferimento (punto C), per me sono un inutile complicazione alla faccenda, già triste di suo, senza contare poi che bisognerebbe essere più chiari sull’anno di riferimento in modo da fissare bene anche l’anno precedente a quello di riferimento.
    Faccio un caso specifico, correggetemi se sbaglio quindi:

    * Per il solo anno 2009, l’articolo 7-ter della legge 33/2009 determina tale somma nel 20% del reddito percepito dal collaboratore nell’anno precedente a quello di riferimento (quindi la cifra da percepire è il 20% del lordo totale versato nel 2008, riferimento è il 2009)
    * a) nel 2009 bisogna aver lavorato a progetto solo per un committente (e già qui c’è da ridere considerando la “natura” - teorica - del contratto…vabè…)
    * b) nel 2008 bisogna aver versato più di tre mensilità alla gestione separata
    * c) NON LA CAPISCO :(
    * d) nel 2009 bisogna aver versato più di tre mensilità alla gestione separata
    * e) abbia conseguito l’anno precedente a quello di riferimento (cioè nel 2008) un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che è pari per l’anno 2008 a 13.819 euro e per il 2009 a 14.240 euro. Quindi - riflessione valida solo nel 2009 - si deve aver percepito da 5000 a 13819 euro.

    vabè, il punto e) mi esclude ma i francamente non capisco il punto c).

  • Nicola Lozito

    14 giu 2009 - 21:23 - #2
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    Ecco la circolare in PDF: http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2074%20del%2026-05-2009.pdf

    In sostanza la lettere C, scritta come al cavolo, significherebbe minimo 3 mensilità e massimo 10… che decreto comico.

  • Nicola Lozito

    14 giu 2009 - 21:24 - #3
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