Assumere un’insegnate di ripetizioni, una babysitter o un giardiniere senza ricorrere al lavoro “nero” si può. E’ iniziata in questi giorni la campagna informativa sponsorizzata dal ministero delle politiche sociali e dall’Inps sui buoni lavoro.
I voucher rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
Quali vantaggi?
Il nuovo strumento di pagamento offre benefici ad entrambe le parti:
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura
assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo
di contratto, mentre il lavoratore occasionale può integrare le sue entrate grazie ad un compenso completamente esente da ogni imposizione fiscale.
Non tutti sanno inoltre che il compenso dei buoni lavoro è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Come funzionano?
I buoni, acquistabili singolarmente o in buoni ‘multipli’ da cinque (non divisibili) hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.
Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’Inps (13%), l’assicurazione all’Inail (7%) e un compenso all’Inps per la gestione del servizio (5%).
Il valore netto in favore del prestatore è pertanto di 7,50 euro. Il buono multiplo ha invece un valore netto complessivo di 37,50 euro.
Le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti e di riscossione da parte dei prestatori variano a seconda che si scelgano buoni cartacei o telematici.
Quali e quanti buoni?
Buoni cartacei
Si ritirano presso tutte le direzioni provinciali Inps, esibendo la ricevuta di pagamento del relativo importo su conto corrente postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC”.
I buoni possono essere ritirati anche dalle Associazioni di categoria, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro. Perché i buoni siano validi per la riscossione, è necessario che vengano correttamente intestati, scrivendo negli appositi spazi il periodo della prestazione e i codici fiscali del committente e del prestatore. Una volta firmati da entrambi, i buoni possono essere incassati dal prestatore presso qualsiasi ufficio postale esibendo un valido documento di riconoscimento.
Non appena ricevuta la comunicazione da parte delle poste dell’avvenuto pagamento, l’Inps provvede all’accredito dei contributi presso la Gestione separata e al versamento all’Inail della quota assicurativa.
Buoni telematici
Per il pagamento tramite buoni telematici è necessario anzitutto la registrazione presso l’Inps.
I prestatori possono registrarsi:
I committenti possono registrarsi:
Una volta effettuato l’accreditamento, il committente può richiedere all’Inps i buoni lavoro.
VISA Mastercard
Il prestatore riceve gli importi guadagnati direttamente con accredito sulla carta magnetica Inpscard, che gli viene fornita al momento della registrazione o tramite bonifico domiciliato.
Al termine del lavoro il committente deve dichiarare l’entità della prestazione svolta. L’Inps, dopo avere verificato che siano state versate le somme necessarie a garantire la copertura economica, avvia la procedura di pagamento del lavoratore e procede all’accredito dei contributi presso la Gestione separata.
macheidea
06 ago 2009 - 23:31 - #1L’articolo è molto chiaro ed esaustivo, francamente non riesco a formarmi un’opinione personale su questa trovata dei buoni lavoro. Dalla “campagna informativa” in televisione le cose sembramo molto semplici, come una sorta di assegno che va acquistato in tabaccheria, compilato e dato al prestatore; invece dal sito del governo la faccenda appare subito più complessa, almeno dieci giorni di attesa per l’accredito dei versamenti, potenziali deleghe alle associazioni, ecc…ho impressione che sia la rivisitazione, con sottrazione del 5% al prestatore, del meccanismo della ritenuta d’acconto per le prestazioni occasionali .
Apparentemente sembra una cosa buona ma sotto sotto c’è il trucco, come anche la social card….
AIUTATEMI A CAPIRE
26mary
07 ago 2009 - 19:57 - #2Vorrei un chiarimento per favore. Gli artisti possono essere pagati con i buoni lavoro? Intendo pittori, scultori, musicisti, ecc…
Stefano1973
12 set 2009 - 19:04 - #3Ma allora, da oggi come farete a punire il lavoro nero????
Assumo un operaio e se viene un controllo della guardia di finanza caccio fuori il mio “carnet di assegni” e oplà ecco il buono che chiarisce tutto…
Va a finire che succede come nell’edilizia al sud. Prima che cambiasse la legge, ( ora l’assunzione deve essere fatta almeno il giorno prima , prima bastava che l’assunzione la facessi in giornata…..) neanche a farlo apposta tutti gli incidenti capitavano ai neosssunti…
Ora magari tutti gli incidenti capiteranno coi i prestatori occasionali..
Arnaldo
17 set 2009 - 10:02 - #4L’iniziativa mi sembra interessante, ma ho due domande da formulare:
1. Per chi come nel mio caso propone la pogettazione di siti Internet a piccole e medie attività (che nulla hanno a che fare con la vendita siti Web) può usufruire dei buoni lavoro?
2. C’è un tetto massimo di buoni nel corso di un anno fiscale tra i vari committenti oltre a quello che ciascuno non possa superare il limite di 5.000 euro netti?
Grazie per le info.
Soldiblog
17 set 2009 - 10:15 - #5Gentile Arnaldo, i voucher per il lavoro occasionale sono specificatamente rivolti a:
• imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro;
• imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi: per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale;
• settore domestico: i “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering così come il dogsittering;
• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);
• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
• insegnamento privato e supplementare;
• in qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici nonchè il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;
- pensionati;
- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3000 euro annui.
Le consiglio inoltre di leggere l’ultima Circolare Inps sull’argomento:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E655B768-7911-4890-B087-9378B667FF32/0/20090709_CircInps_88.pdf
Cordiali saluti
La Redazione
Arnaldo
17 set 2009 - 14:38 - #6Grazie per avermi risposto. Dalla lettura del link mi hanno colpito questi punti:
1. In fondo a pagina 3 si legge: «Si ricorda del resto che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e ‘accessorie’, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.».
2. Nella tabella presente in quel Pdf da pag. 12 a 14 non riesco a capire come collolarmi nel mio caso (ex-dipendente di una azienda privata che attualmente non percepisce alcun sussidio di disoccupazione perché con la buona intenzione di ricominciare subito in proprio) come webmaster che è chiamato a realizzare un sito Internet per esempio ad un ristorante.
I precedenti mi inducono a fare queste riflessioni:
1. Potrei effettivamente usufruire dei buoni lavoro?
2. L’attività di fare un sito Internet è occasionale (almeno finché non raggiungessi un buon portafoglio di clienti) ed una volta consegnato difficilmente viene aggiornato frequentemente, ma non capisco se l’attività di webmaster possa essere intesa come un lavoro autonomo.
3. Se agli occhi del legislatore venissi considerato come lavoratore autonomo, attualmente che sto avviandomi nel mettermi in proprio non avendo clienti non mi converrebbe aprire una partita IVA per via delle imposte annesse e contributi vari le cui uscite sarebbero superiori rispetto alle entrate, non penso che nessuno voglia lavorare in perdita. Però i pochi potenziali interessati chiedono che la prestazione sia fatta legamente e l’idea dei “buoni lavoro” sembrerebbe esserlo. In sostanza sembra che un po’ tutte le parti vogliano combattere il lavoro nero, ma poi si comincia a fare una serie di eccezioni ed ambiguità non facilmente interpretabili ai non addetti ai lavori. Mi verrebbe da pensare “ad un cane che si morde la coda”…
Grazie.
Soldiblog
17 set 2009 - 14:46 - #7Concordo pienamente sulla poca trasparenza della normativa, ma daltronde si sa siamo nella terra degli Azzeccagarbugli!
Suggerisco nel caso specifico di contattare direttamente il numero verde fornito per i voucher (non mi arrischio infatti a fare ipotesi): 803 164
HO poi trovato una guida online sull’argomento che non mi sembra però spieghi nulla di più di quanto già appurato
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/0C39A0B1-698C-4CD7-A614-7C1715051283/0/Vademecumbuonilavoro.pdf
Arnaldo
18 set 2009 - 11:56 - #8Sono appena tornato dalla sede INPS più vicina alla mia abitazione (Roma, località Lido di Ostia), riguardo l’oggetto dell’articolo e discussione. Loro non hanno la competenza sul rilascio dei buoni lavoro e pare non fosse un loro tema specifico. Mi hanno detto che nel mio caso possa usufruirne.
Ho domandato se inviando un’e-mail alla sede centrale rispondessero al quesito (ed eventuali altri correlati) e pare di sì. Ora la preparo e poi penso di fare un articolo sul mio sito riguardo questa esperienza.
Un saluto e grazie di tutto. Arnaldo
Romano doc
02 mar 2011 - 12:58 - #9I Buoni lavoro erano stati pensati (inizialmente) per “lavoretti casalinghi” come le ripetizioni, babysitter, sistemazione giardino. Non credo però che per tali lavori i committenti ricorreranno alla regolarità prevista dai buoni lavoro.
Quello che non è chiaro dall’articolo ma è stato precisato dai commenti è che NON POSSONO sostituire l’assunzione di un dipendente da parte di una ditta.
Inoltre non possone essere utilizzati nella cantieristica neppure direttamente dai proprietari dell’immobile in costruzione e ristrutturazione, perchè non rispettano l’art.90 del T.U.S.L. 81/2008.
Possono essere usati per “lavoretti” di pulizia e per piccole manutenzioni (cambiare la tapparella, montare la cassetta della posta, mettere le riparelle per alzare una porta che striscia) ma non certo per lavori edili, tipo fare un garage o tirar su un muro oppure ancora fare un’apertura sul muro per una nuova finestra, altrimenti c’è una sanzione penale.