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Scudo fiscale, per chi suona la campana?

Pubblicato: 25 nov 2009 da Dust

Scudo fiscale All’avvicinarsi della scadenza del 15 dicembre continuano a piovere chiarimenti sulle operazioni coperte dallo scudo fiscale.

Trust: il rimpatrio dei capitali, secondo le precisazioni delle Entrate, dovrebbe riguardare come anticipato qualche settimana fa, anche le attività detenute all’estero per il tramite di trust. E’ prevista la possibilità di accedere allo scudo fiscale anche per le imprese estere controllate (le cosiddette Cfc) con i relativi effetti che si producono in capo al socio persona fisica che ne detiene il controllo.

Case e yacht: porte aperte anche sulle proprietà immobiliari e di lusso come gli yacht. L’evasione sarà perdonata purchè d’ora in avanti i beni vengano fatti rientrare in dichiarazione. La casa acquistata all’estero anche per solo uso di vacanza “da ora in poi” andrà indicata nella dichiarazione Unico (modulo Rw) non solo se produce redditi imponibili in Italia ma anche se “la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale”. Stesso discorso vale anche per tutti gli altri beni patrimoniali, come yacht, quadri di valore o gioielli.

Eredi: per gli eredi, modalità di emersione ed effetti diversi a seconda di quando si è verificato il decesso. Se l’evento è avvenuto prima del 31 dicembre 2008 (e quindi i beni all’estero sono già detenuti dagli eredi), la dichiarazione riservata dev’essere presentata dall’erede a nome proprio (allegando la dichiarazione di successione o un’apposita autodichiarazione) che, in tal modo, sana sia le proprie violazioni delle disposizioni sul monitoraggio fiscale sia quelle commesse dalla persona deceduta. In questa ipotesi, il conto aperto dall’erede fruisce del regime di riservatezza.
Viceversa, se il decesso è avvenuto nel 2009, la dichiarazione riservata deve essere presentata a nome del defunto e il conto non può fruire della segretezza.

Costo dell’operazione
Si ricorda inoltre che l’imposta straordinaria applicata alle operazioni di emersione del 5% va applicata sul valore delle attività detenute al 31 dicembre 2008 e indicato nella dichiarazione riservata. Se nel corso del 2009 il valore è aumentato, sulla differenza sono dovute le ordinarie imposte sui redditi, con possibilità, a tal fine, di richiedere l’intervento dell’intermediario (articolo 14, comma 8, decreto legge 350/2001).
In caso di rimpatrio parziale del controvalore dei titoli detenuti al 31 dicembre 2008 (perché, ad esempio, una parte della somma incassata viene spesa all’estero), nella dichiarazione riservata va indicato un importo comunque non superiore a quello effettivamente rimpatriato.

Leggi chiarimenti delle Entrate

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