L’Agenzia delle Entrate mette ordine nella normativa riguardo le imposte ipocatastali e, al fine di cancellare le difformità di comportamento dei suoi uffici, con la circolare 10/E, fornisce una direttiva cui adeguarsi: l’imposta di registro va pagata una volta sola e in misura fissa, a prescindere dalle pertinenze interessate da un atto di compravendita.
Il parere del Fisco
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, dunque, gli atti di compravendita tra le stesse parti, soggetti a Iva, aventi a oggetto un fabbricato abitativo e più pertinenze scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro) e una sola volta, a prescindere dal numero degli immobili pertinenziali e dall’aliquota Iva a essi applicabile. La decisione riguarda gli atti assoggettati a Iva, quelli relativi, cioè, a vendite effettuate dall’impresa costruttrice o da quella che vi ha eseguito interventi di ristrutturazione o restauro, entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il caso
Concretamente, la direttiva dell’Agenzia riguarda la cessione tra le stesse parti di un’abitazione e due box, cantine o posti auto. Fino all’ultima decisione, si è registrata disuniformità nei comportamenti dei differenti uffici fiscali: alcuni, infatti, hanno applicato più imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascuna pertinenza, nei casi in cui queste scontino aliquote Iva differenziate.
Basi giuridiche
Per raggiungere la nuova disposizione in materia, i tecnici dell’Agenzia sono partiti dalla definizione civilistica (articolo 817 c.c.) di pertinenza – destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio o ornamento del bene principale da parte del proprietario o da chi è titolare di altro diritto reale su di esso – e dalla necessità che il vincolo pertinenziale sia evidenziato nell’atto di compravendita. Se con un unico atto viene effettuata la compravendita di un immobile abitativo e di più pertinenze, ci si trova dunque in presenza di un unico negozio complesso, in cui le diverse disposizioni derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, e che pertanto sconta l’imposta di registro in misura fissa e per una sola volta, indipendentemente dall’aliquota Iva applicata alle singole pertinenze.