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Lo "scontrino parlante" risponde al Fisco per le detrazioni Irpef

Pubblicato: 01 mar 2007 da Dust

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Scontrino Non c’è più la legislazione di una volta, panta rei, tutto scorre e cambia senza sosta, ma ai fini fiscali è essenziale monitorare costantemente l’attività di governo altrimenti si rischia di incappare in spiacevoli sanzioni amministrative o di rinunciare a vantaggiosi detrazioni.

Carta canta per le detrazioni Irpef…

Il caso degli scontrini parlanti per i prodotti farmaceutici è emblematico. La Finanziaria in vigore quest’anno ha introdotto una serie di novità (v. ticket per il pronto soccorso) tra cui la detrazione sui medicinali subordinata al possesso del cosiddetto scontrino parlante, in cui devono essere specificati non solo natura, qualità e quantità del bene ma anche il codice fiscale del destinatario.
Che cosa si intenda per scontrino parlante lo specifica chiaramente la Legge Finanziaria n. 296/06

Scontrino parlante (articolo 1, commi 28 e 29). Scontrino parlante per la deducibilità delle spese per medicinali, contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31 dicembre 2007 l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale dal destinatario del farmaco.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre potrà essere indicato a mano il codice fiscale sullo scontrino. Sarà quindi necessario richiedere ed esigere la consegna dello scontrino con valenza fiscale al fine di dedurre e detrarre le spese per cure mediche.

… ma le Farmacie cambiano musica

Farmacie e corner farmaceutici sono in stato d’allerta per il possibile conflitto tra trasmissione dei corrispettivi ed emissione degli scontrini fiscali. Sempre in Finanziaria è infatti previsto una nuova disposizione in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi che stabilisce quanto segue:

Trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 1, commi 327 e 328). Registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche che rilasciano scontrino fiscale immessi sul mercato dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Per questi apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese.

Se oggi le farmacie provvedano alla trasmissione in modalità spontanea senza alcun esonero dall’emissione degli scontrini, per i grossi centri commerciali invece la trasmissione telematica ormai obbligatoria consente il ricorso a registratori di cassa defiscalizzati, totalmente deducibili. Con l’apertura dei nuovi corner farmaceutici entro i grossi punti vendita quindi si presenta il problema dello scontrino parlante. L’unico documento rilasciabile infatti ai fini della detrazione Irpef per i clienti risulta quindi la classica fattura commerciale. A breve il problema potrebbe presentarsi anche nelle singole farmacie…quindi occhio allo scontrino!

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3 commenti

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  • etzel

    06 lug 2007 - 07:45 - #1
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    lo scontrino parlante è una violazione della privacy.
    tramite questo scontrino il commercialista del momento,in una verifica, pur senza essere medico, sarebbe in grado di risalire ad eventuali malattie gravi,che il titolare dei dati vorrebbe tenere riservati,dati che potrebbero essere usati per altri scopi.
    Lo stesso dicasi del funzionario delle tasse, che non sarà mai un medico del ministero della sanità.
    In piccole provincie o strutture sarebbero celermente propagate informazioni, che debbono restare nell’ambito della privacy.
    Lo scontrino parlante dovrebbe distinguere solo i parafarmaci a IVA NORMALE DAI MEDICINALI A iva ridotta.

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    […] Lo scontrino sarà parlante Dal 1° gennaio 2008, al fine di ottenere le deduzioni e detrazioni Irpef per le spese sanitarie, non sarà più possibile allegare allo scontrino la documentazione rilasciata dal farmacista. Lo “sconto” fiscale per l’acquisto di farmaci sarà infatti riconosciuto solo se la spesa sarà certificata da fattura o scontrino “parlante”, da cui risultino cioè natura, qualità e quantità dei prodotti comprati e il codice fiscale del destinatario. Nel maxiemendamento è inoltre precisato che “delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia”. L’obbligo dello “scontrino parlante” (vedi articolo) era già stato introdotto con la Finanziaria 2007, che ne aveva fissata l’entrata in vigore al 1° luglio 2007. Per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli operatori del settore, l’agenzia delle Entrate è successivamente intervenuta con un comunicato il 28 giugno 2007, in cui è stato precisato che, fino al 31 dicembre di quest’anno, è possibile utilizzare come certificazione anche un’attestazione rilasciata dal farmacista e contenente le informazioni sui prodotti acquistati. […]

  • Profilo di spinoso

    spinoso

    05 mag 2010 - 03:02 - #3
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    Alcuni prodotti (definiti parafarmaci) ad uso specifico per talune patologie e solo per esse quali ad esempio pomate per alleviare dolori ed infiammazioni per le portatrici di varici non sono state considerate valide ai fini delle detrazioni per il modello 730 e rigettate dall’AdE sino all’anno scorso (per i redditi dell’anno 2008).
    E’ giusto questa interpretazione dell’AdE? Posso convenire sulla esclusione ad es. dell’alcool che può avere molteplici usi ma sui proddotti come quello citato e per altri non lo trovo corretto!
    Grazie per una gradita risposta.