Seconto quanto previsto da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sent. n. 85/09/11), la cartella esattoriale deve contedere chiaramente l’indicazione delle modalità di calcolo dell’imponibile, oltre all’indicazione delle modalità di liquidazione dell’imposta dovuta dal contribuente; in difetto, si la cartella notificata è da considerarsi a tutti gli effetti nulla.
All’origine della vicenda decisa dai Giudici tributari pugliesi vi era una precedente opposizione del contribuente ad un avviso di accertamento IVA, concluso con l’ordine destinato all’Agenzia delle Entrate di ridetermimare l’imposta dovuto in base ai dettami indicati nella sentenza. A questo punto, l’ufficio competente provvedeva a ricalcolare il dovuto, senza però rendere minimamente edotto il contribuente che ricevava una cartella con il totale da pagare e come unica motivazione l’indicazione della dicitura sent. n. (omissis). Il contribuente, pertanto, impugnava detta cartella eccependo l’impossibilità di verificare il rispetto delle modalità di calcolo dell’imposta dovuta.
I Giudici della Commissione Tributaria Regionale della Puglia convenivano con la tesi del ricorrente, ribadendo le gravi carenze della cartella poiché dalla stessa non era possibile desumere il criterio in base al quale la competente Agenzia delle Entrate aveva ricalcolato il tributo; essendo la cartella carente di montivazione, pertanto, i Giudici concludevano per la sua nullità.
Chiamiamolo pure canone, ma nella realtà è in tutto e per tutto una tassa, quella relativa al possesso in casa del televisore. Stiamo parlando chiaramente del cosiddetto “canone Rai” che, tra l’altro, la Rai “pubblicizza” sulle proprie reti come un “abbonamento”. Il tutto per rendere il tributo da pagare più comprensibile, ma il pagamento del canone Rai è legato al possesso in casa del televisore indipendentemente dalla visione o meno dei programmi della televisione di Stato. E come ogni buona tassa che si rispetti, se non si paga si è evasori tributari e si è soggetti alle operazioni di recupero del debito.
Pagamento
Il canone Rai si paga il 31 gennaio di ogni anno, ma entro la fine del corrente mese di febbraio 2011 c’è ancora tempo per mettersi in regola pagando i 110,50 euro previsti con una piccola sovrattassa, e comunque a mezzo bollettino.
Chi invece ha pagato entro il 31 gennaio 2011 ha tra l’altro potuto fruire eventualmente della rateazione. Entro tale data, infatti, si può pagare in un’unica soluzione, oppure far partire la prima rata secondo un piano di dilazione che può essere semestrale oppure trimestrale (per tutti i dettagli vi invitiamo a consultare questa pagina).
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Il succo del messaggio trasmesso resterà sempre quello: c’è qualche pendenza da pagare, ma l’aspetto e la struttura della cartella di pagamento di Equitalia cambieranno.
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