Prima di iscrivere ipoteca, Equitalia deve notificare un avviso contenente l’invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. L’avviso conterrà inoltre l’avvertenza che in caso di inadempimento del debitore si procederà all’apposizione del vincolo ipotecario.
Se il debito a ruolo è in contestazione e se l’immobile ipotecato è l’abitazione principale del debitore, l’iscrizione di ipoteca è ammessa qualora l’importo dovuto sia almeno pari a 20mila euro. In tutti gli altri casi, resta applicabile l’attuale limite di almeno 8mila euro di importo iscritto a ruolo.
Se la somma dovuta non supera 2mila euro, l’agente della riscossione deve far precedere le azioni cautelari (fermo amministrativo) e quelle esecutive (pignoramento mobiliare) da due preavvisi di pagamento, inviati per posta ordinaria. Il secondo preavviso deve essere inviato ad almeno sei mesi dal primo. L’importo dovuto dal contribuente in caso di impugnazione di un avviso di accertamento scende dalla metà a un terzo della maggiore imposta accertata.
La cancellazione del fermo amministrativo di veicoli deve avvenire senza spese a carico del debitore.
Gli interessi dell’agente della riscossione devono essere applicati solo sull’importo dovuto a titolodi tributo, a non anche sugli interessi e sulla sanzione.