
Dal primo gennaio 1999 il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, agricola o non, riconosciuta solo in caso di licenziamento. Spetta a chi si dimette volontariamente solo quando le dimissioni avvengono durante il periodo di gravidanza o nel primo anno di vita del figlio o derivano da giusta causa (mancato pagamento delle retribuzione, molestie sessuali, ect.)
Hanno diritto all’agevolazione tutte le persone che prestano lavoro retribuito dipendente, senza garanzia di stabilità di impiego, con esclusione: del personale pubblico; dei lavoratori autonomi; dei lavoratori dipendenti con qualifica di apprendista; dei lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale; dei lavoratori parasubordinati; dei lavoratori la cui retribuzione è costituita solo da partecipazione degli utili; dei soci delle cooperative teatrali e cinematografiche. L’indennità di disoccupazione è pari al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, per il settimo ed ottavo al 50%, e per i successivi è al 40%.
I requisiti per godere del diritto sono: 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione; 2 anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Con effetto dal primo gennaio di ogni anno, a partire dal 2008 la rivalutazione degli importi massimi dei trattamenti è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice Istat derivante dall’aumento dei prezzi al consumo.

L’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che il periodo di ferie annuale retribuite matura tra il primo gennaio e il 31 dicembre e non può essere inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni migliorative. Il periodo minimo di ferie annuali di 4 settimane va goduto, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalle regole specifiche per categorie particolari di lavoratori, per almeno due settimane nell’anno di maturazione. Le restanti due vanno godute nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
Poiché le ferie servono a ritrovare le energie spese durante l’anno esse sono collegate ai periodi di lavoro prestato. In pratica ogni mese di lavoro da diritto ad un dodicesimo del totale delle ferie che spettano in un anno. Nel contratto intermittente le ferie maturano in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa.
La stessa norma prevede in quattro settimane il periodo di ferie che non può essere sostituito dall‘indennità sostitutiva. Questo significa che i giorni di ferie che superano questo periodo, quando previsti dalla contrattazione collettiva, possono essere monetizzati. In ogni caso alla cessazione del rapporto di lavoro tutte le ferie non godute devono essere retribuite.
Il periodo in cui il lavoratore può utilizzare le ferie viene determinato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Il potere unilaterale dell’imprenditore di modificarlo rientra nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività aziendale e la giurisprudenza lo ha sempre riconosciuto, il solo limite che può derivare dai contratti o accordi collettivi.
Emanato il 3 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due giorni dopo, un decreto del ministero dell’Economia delega la Banca d’Italia a intervenire con provvedimenti di dettaglio sulle norme che regolano l’attività degli enti finanziatori nel loro rapporto con i consumatori per renderle conformi a quanto la disciplina del credito al consumo introdotta con il decreto legislativo 141/2010.
Continua a leggere: Credito al consumo: più tutele per i consumatori
C’è una questione che negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione di chi è attento ai diritti dei consumatori e alla salute: la presunta abrogazione della legge sulla tutela degli alimenti (L. 283/62). La notizia è comparsa e quindi rimbalzata su molti giornali, media e siti web, dando adito alla preoccupazione di molti. La supposta vittima del provvedimento “taglialeggi” del ministro Calderoli, stando alle smentite arrivate nelle ultime ore, sembra averla scampata.
La Corte Europea di giustizia indebolisce l’equo compenso, ma non lo abbatte. La gabella che grava sull’acquisto di un dispositivo su cui si possano copiare file, per volere della magistratura di Bruxelles, non più essere applicata indiscriminatamente, ma sarà soggetta a determinate limitazioni. Della decisione delle toghe europee si avvantaggeranno imprese e professionisti, mentre per i privati tutto rimarrà uguale.
Cos’è l’equo compenso?
Come si legge su wikipedia, lL’equo compenso, o contributo per la copia privata è un contributo imposto ai produttori e agli importatori di prodotti elettronici finalizzati alla riproduzione o alla registrazione di contenuti digitali come indennizzo sull’utilizzo e la copia privata delle opere protette da diritto d’autore
Continua a leggere: Equo compenso: colpito, ma non affondato
Raggiungere un titolo di studio attraverso il lavoro? In Lombradia, si può. Attraverso un contratto di apprendistato, i 16enni potranno ora raggiungere una qualifica professionale. All’entusiasmo mostrato dagli amministratori della regione lombarda fa da controcanto lo scetticismo dell’associazione degli studenti.
Triangolazione Regione Lombardia-Ministero dell’Istruzione e Ministero del Lavoro
La novità è stata introdotta – primo caso in Italia – in seguito alla firma di un accordo tra Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Ministero del Lavoro. Il testo siglato porta a compimento quanto previsto dalla Legge Biagi a riguardo del contratto di apprendistato, individuando standard di erogazione, monte ore di formazione e regolamentazione dei profili formativi.
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto legislativo su credito al consumo approvato in Consiglio dei Ministri il 30 luglio scorso. La nuova normativa in attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito stipulati dai consumatori porta con se importanti cambiamenti a favore soprattutto per i clienti, i quali devono essere informati sui propri diritti. La legge entrerà in vigore il 19 settembre, ma la concreta applicazione è prevista per il prossimo anno.
Sembra essere giunto al termine il balletto che - da quando la manovra Finanziari ha iniziato a essere discussa - ha interessato cifre che vogliono dire molto di più di quanto facciano solitamente i numeri, quelle riguardanti la soglia di invalidità necessaria per ottenere la pensione. Inizialmente, la propensione al rigore fiscale aveva suggerito al governo di innalzare la soglia limite d’invalidità per concedere le indennità d’accompagnamento dal 74 all’80%; nei giorni, scorsi, invece, la commissione Bilancio del Senato ha approvato un testo in cui tutto torna come era.
Continua a leggere: Pensioni d'invalidità: tutto resta uguale
Se sei un giovane e sei iscritto a un corso di laurea forse non sai che per tutto il periodo in cui sei iscritto puoi usufruire di un contratto di locazione speciale. Unica condizione necessaria quella di essere iscritto ad un corso di laurea, perfezionamento o specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. Lo riporta Il Sole 24 Ore che fa riferimento alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L. All’art 5 la Legge stabilisce che possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti.
Continua a leggere: Gli studenti hanno affitti con contratti speciali
Il Decreto approvato il 24 giugno sancisce il passaggio all’era digitale per i notai e i loro clienti.
A ben vedere si tratta di una vera e propria rivoluzione che alla carta antepone il digitale.
La novità
Infatti d’ora in poi i professionisti potranno leggere gli atti sul proprio computer, ricevendo in seguito dai loro clienti la sottoscrizione elettronica grazie all’apposita smart card e la firma dell’atto in presenza delle parti.
Come precisato da “Norme e tributi” de Il Sole 24 Ore attraverso i cambiamenti previsti dalle nuove regole il notaio sarà in grado di formare gli atti su carta e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale cartaceo, in copia autentica cartacea ed elettronica.
Gli atti potranno essere anche creati su supporto digitale (file) e rilasciati ai clienti in copie originali autentiche (sia cartacea che elettronica).