
Non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal PRA se il destinatario si è trasferito. Con questa motivazione la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18049 del 2 settembre 2011, ha annullato sette verbali comminati ad una automobilista.
Bocciata dunque la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Napoli nel 2004 aveva ritenuto valide le notifiche in quanto la Polizia Municipale aveva comunque provveduto a notificare le multe al portiere dello stabile risultante dalla carta di circolazione dell’auto e, non trovando il destinatario, aveva apposto sui verbali la dicitura sloggiato.
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